Già nella procedura di consultazione ProLitteris ha ritenuto attuabili gli adeguamenti legislativi:
Primo, il progetto svizzero utilizza la collaudata gestione collettiva: procedure tariffarie e sistemi di ripartizione delle società di gestione. Nessun divieto di utilizzo, nessuna licenza individuale.
Secondo, l'oggetto dei compensi è definito in modo delimitabile: snippet di contenuti mediatici. Gli hyperlink che non contengono parti di pubblicazioni giornalistiche non sono soggetti a compenso.
Terzo, il calcolo dei compensi è attuabile. Per l'incasso conta in primo luogo l'impegno per il giornalismo oppure il ricavo dei servizi online. Per la ripartizione conta in primo luogo l'impegno e il contributo informativo dell'impresa mediatica.
Quarto, i compensi vanno alle imprese mediatiche e alle persone attive nei media. La considerazione di autrici e autori e di case editrici corrisponde alla «ripartizione Online» di ProLitteris: il principio collaudato è 50:50.
La questione dell'introduzione di un nuovo diritto al compenso è politica. In qualità di fornitrice di servizi per le licenze nel diritto d'autore condividiamo la valutazione specialistica secondo cui il Consiglio federale ha elaborato una soluzione ottimale.
La procedura tariffaria è una colonna portante del sistema svizzero del diritto d'autore. Si è già dimostrata valida più volte per diverse tecnologie e tipologie di utilizzo.
I tariffari per i compensi legali presentano diversi vantaggi:
- Evidenza: le società di gestione devono fornire il comportamento d'uso e i calcoli. Le persone utilizzatrici sono tenute a fornire informazioni e a collaborare.
- Sicurezza giuridica: se esiste un tariffario, la compliance con la proprietà intellettuale è garantita. I segreti commerciali restano protetti.
- Trasparenza: i tariffari sono pubblicati, i motivi per l'approvazione da parte della Commissione arbitrale sono noti e l'applicazione è basata su regole.
- Uniformità: la parità di trattamento è prescritta. Ipotesi e stime possono aiutare qualora manchino dati concreti o vengano rifiutate informazioni.
- Vigilanza e impugnabilità: l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale vigila sulla gestione. I tariffari possono essere impugnati in sede giudiziaria.
- Efficienza ed efficacia: le società di gestione operano in modo economico, i loro costi sono sostenuti come deduzione dalle persone titolari di diritti.
Le società di gestione raggruppano i loro diritti in Tariffe comuni (TC), affinché per ogni tipologia di utilizzo vi sia una sola fattura. Per un diritto connesso è ipotizzabile che il mandato sia affidato fin dall'inizio a una sola società di gestione.
I diritti connessi per i media saranno forse una Tariffa comune 15 (TC 15). Le sue predecessore, TC 1 fino a 14, si sono già dimostrate valide per anni o decenni. Anche le regole e l'efficienza della ripartizione alle persone titolari di diritti sono collaudate e documentate.
Esperienze concrete che si possono utilizzare in questo contesto:
- Negoziati con grandi imprese: le società di gestione rappresentano i diritti per la ritrasmissione nelle reti di telecomunicazione e per la radio e la televisione in differita nei confronti di gruppi attivi a livello internazionale come Swisscom e Sunrise.
- Servizio alla clientela e rilevamento dei dati: le società di gestione gestiscono già con successo compensi per la copia di scuole, imprese e amministrazioni, musica di sottofondo, utilizzi online e molti altri diritti.
- Incasso e pagamento: le società di gestione coordinano i flussi finanziari con tutte le parti coinvolte e garantiscono una ripartizione completa senza utile. Due autorità federali esercitano la vigilanza: la Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi e l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale.
- Tecnologia e utilizzi: se un utilizzo è ridotto o diminuisce, il problema si risolve da sé, poiché i tariffari tengono conto delle quantità e dei valori economici. Il noleggio nelle videoteche si avvicina allo zero – il tariffario corrispondente (TC 5 Videoteche) è di conseguenza meno rilevante e non crea problemi.
Attualmente la Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale (CTT-N) si sta occupando della prevista modifica di legge.